Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

      1. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:

      «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis e 640-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».